
Codice della Crisi d'Impresa - D.Lgs. n. 14/2019
“COFFEE TIME LECTURES” è una rubrica curata dal Prof. Andrea Quintiliani, Professore straordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, che raccoglie alcune riflessioni sui temi di Economia e di Finanza aziendale all’epoca del Covid-19
Nel novero delle regole introdotte dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. n. 14/2019), la perdita di continuità aziendale rappresenta il preludio della crisi, così come l’insolvenza scaturisce sicuramente da uno stato di crisi. La normativa del Codice della Crisi può ritenersi una fonte di buone pratiche per la governance d’impresa; buone pratiche ancor più evidenti e utili nel contesto di crisi attualmente indotto dal Covid-19. È evidente come gli strumenti di governance richiamati dalla normativa possano rivelarsi utili nell’affrontare i cambiamenti di scenario, profondi e repentini, indotti dal Covid-19; in effetti, come si evince al comma 2 dell’art. 2086 c.c., introdotto dall’art. 375 del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019): «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Tali doveri riguardano tutte le società, a prescindere dal fatto che siano di capitali o di persone e dalle caratteristiche dimensionali. Per assolvere a tali doveri, l’imprenditore dovrà dotarsi di un:
- piano industriale e/o business plan;
- budget;
- sistema di controllo periodico degli scostamenti e degli indici previsionali di rischio economicofinanziario;
- assetto organizzativo e tecnologico adeguato.
È ovvio che il piano industriale, il business plan e il budget, elaborati dall’azienda ante Covid-19, saranno oggetto di rivisitazioni/interventi correttivi in relazione allo stato di emergenza sanitaria. Gli interventi correttivi potranno afferire sia alla gestione reddituale, sia a quella finanziaria e patrimoniale; questi saranno programmati in anticipo dal CFO - Chief Financial Officer, in considerazione degli effetti che, verosimilmente, seguiranno nell’immediatezza dell’evento epidemico:
- contrazione dei volumi di vendita;
- contrazione della marginalità attesa a seguito degli interventi sul pricing e delle turbolenze e incertezze dei mercati di approvvigionamento;
- perdite su crediti per acclarato default delle imprese committenti;
- contrazione del risultato operativo in presenza di una struttura di costo rigida;
- contrazione del cash flow;
- dilatazione del ciclo finanziario;
- aumento della Posizione Finanziaria Netta (PFN) di breve periodo.